Sposarsi nella chiesa della sposa o nel paesino
dove siamo nati è il sogno di molti.
Inoltre sposarsi in Italia è più
economico. La maggior parte degli sposi comprano
i propri biglietti e il padre della sposa paga
(di solito) il "pacchetto matrimoniale"
- è accettabile che gli ospiti paghino
il loro viaggio. In questo modo riuscite ad
invitare le poche persone con cui vorreste veramente
passare il giorno delle nozze.
Se decidi di sposarti all'estero ricordati
gli aspetti legali. E' l'articolo 115 del
codice civile, con gli articoli 84 e seguenti,
che stabilisce la legislazione in materia
di un matrimonio all'estero.
Validità
Il tuo matrimonio all'estero sarà valido
in Italia se:
sei maggiorenne (art.84) non sei interdetto
per infermità di mente (art. 85 c.c.)
sei libero di stato: o divorziato oppure non
vincolato da un precedente matrimonio (art.
86 c.c.)
Non sei vincolato da legami di parentela o
di adozione con il futuro coniuge (art. 87
c.c.)
L'articolo 115 del Codice civile va letto
unitamente all'articolo 27 della Legge 218/95,
che prevede la capacità di contrarre
matrimonio regolata dalla legge nazionale
di ciascuno sposo. In più, c'è
l'art.16, 1° comma, della medesima legge.
Secondo questo la legislazione straniera non
si applica, se è contraria all'ordine
pubblico italiano.
L'articolo 115, 2° comma c.c. e art.
28 Legge 218/95 stabilisce anche che:
Per un matrimonio contratto all'estero, sia
civile, che religioso, si deve tener conto
della legge del luogo in cui è avvenuta
la celebrazione o quella dello Stato di appartenenza
di uno dei due sposi; se una di queste considera
valido il matrimonio celebrato con formula
prescelta, questo darà ritenuto valido
anche in Italia.